Archivio di aprile 2008

La prima al cinema per Eve Hewson

lunedì, 28 aprile 2008

Una delle figlie di Bono, Eve Hewson, ha partecipato ieri alla festa per la "premiere" del film "The 27 Club" dove compare come attrice. All’evento, presentato al Tribeca Film Festival, era presente anche la madre Alison.

Ecco un trailer del film: www.the27clubmovie.com/trailer.html e alcune foto: www.the27clubmovie.com/stills.html.

Eve Hewson e Alison

U23D in Italia: l’elenco ufficiale dei cinema

venerdì, 25 aprile 2008
U23D Locandina

Da ieri, giovedì 24 aprile, è finalmente possibile assistere in Italia al film "U23D" nei seguenti cinema:

  • Multiplex Arcadia (Melzo, Bellinzago) www.arcadiacinema.com
  • Multiplex Cinecity (Padova, Treviso, Udine, Trieste) www.cinecity.it
  • Multiplex Giometti Cinema (Rimini, Fano, Ancona, Porto Sant’Elpidio) www.giometticinema.com
  • Multiplex UCI Cinema Bicocca (Milano) www.ucicinemas.it

Sito ufficiale: www.u23dmovie.com
Si ringrazia la National Geographics Cinema Ventures per la collaborazione.

The Edge su “Icons of Music” e nuovo album

giovedì, 24 aprile 2008

                                                   

The Edge nella giornata di ieri ha annunciato che donerà due chitarre Gibson ed altri oggetti della sua collezione personale per il progetto "Icons of Music", un’asta benefica organizzata in collaborazione all’associazione Music Rising creata con lo scopo di raccogliere fondi per la ricostruzione di New Orleans dopo l’uragano Katrina del 2005.
L’asta si svolgerà il prossimo 31 maggio all’Hard Rock Cafè di New York; oltre agli oggetti donati da Edge vi sarà anche materiale di Kurt Cobain, Slash, Jonnhy Cash, Miles Davis, Bob Dylan e Sir Paul McCartney.

Il chitarrista degli U2 si è anche soffermato brevemente sullo stato dei lavori della band riguardo il nuovo album in corso di svolgimento in queste ultime settimane presso gli Hanover Quay Studios in Dublino. The Edge ha affermato che la band sta cominciando adesso a lavorare seriamente sul nuovo album e non ha indicato una data precisa per l’uscita, specificando che non sarà nei prossimi mesi.

Fonte: U2.COM

U2 live in Red Rocks in DVD a luglio?

mercoledì, 23 aprile 2008

Secondo amazon.de (germania) il 7 di luglio uscirà il DVD Remastered del concerto degli U2 al Red Rocks nel 1983 (link). Gli amici di u2tour.de ci informano infatti che la Universal Germany ha previsto le seguenti uscite per gli album "remastered"
Boy e October alla fine di luglio, War e Under a Blood Red Sky (live del Red Rocks): metà agosto.

U2.com, il sito ufficiale, aveva però soltanto confermato l’uscita di Boy, October e War per il 21 luglio (news).

1998-2008:10 anni fa il “Good Friday Agreement”

domenica, 13 aprile 2008

                             

Nella giornata di venerdì, Bono ha partecipato alle celebrazioni per il decimo anniversario degli accordi del venerdì santo (Good Friday Agreement) presso il Dublin Castel. Bono ha elogiato il lavoro compiuto dai leader nord-irlandesi per la conclusione di una faida religiosa durata quasi 30 anni. Presenti alle celebrazioni anche Bob Geldof e l’ex primo ministro britannico Tony Blair.

Abbiamo pubblicato nel nostro canale YouTube un intervento di Bono a Sky News:

Vi ricordiamo che tali accordi, siglati il 10 aprile 1998,  hanno posto fine ad una faida trentennale causa di 3.600 morti, sancendo un’intesa per l’Ulster tra i governi britannico e irlandese e i principali partiti nord-irlandesi che prevedevano una divisione del potere tra protestanti e cattolici all’interno di istituzioni autonome.

Maggiori informazioni sullo storico accordo qui.

U2.COM annuncia l’uscita di Boy, October e War

mercoledì, 9 aprile 2008

                           

U2.COM ha confermato l’uscita delle nuove edizioni rimasterizzate dei primi tre album della band Boy, October e War.
L’uscita per queste tre nuove edizioni è prevista per giorno 21 luglio 2008.
L’edizione rimasterizzata di ogni singolo album uscirà in tre versioni differenti:

1.    Single Disc versione standard dell’album
2.    Deluxe Double Version contenente la versione standard + un disco con live tracks, b-sides e rarities
3.    Lp version vinile 180 grammi

Tutti e tre gli album saranno rinnovati ed estesi nella loro veste con l’aggiunta di appunti, foto dell’epoca inedite e i testi completi delle canzoni.

Boy
—-> Data di pubblicazione: 20 Ottobre 1980
October —-> Data di pubblicazione: 20 Ottobre 1981
War ——> Data di pubblicazione: Marzo 1983

Non si hanno conferme ufficiali in merito all’edizione rimasterizzata di Under a Blood Red Sky
Nei prossimi giorni vi saranno aggiornamenti da parte del sito ufficiale della band.
Fonte:U2.COM

The Edge lavora sulle rimasterizzazioni

martedì, 8 aprile 2008

Il sito Rolling Stone riporta la notizia secondo cui The Edge sta partecipando alla supervisione della rimasterizzazione dei primi tre album degli U2, che secondo gli ultimi rumors usciranno questa estate (vedi News). Non si conosce ancora il contenuto delle nuove versioni rimasterizzate ma si presume che conterranno delle  live tracks e B-sides insieme a foto e appunti della band inediti.

Vi riportiamo l’elenco di News da noi pubblicate in merito alla rimasterizazzione di Boy, October, War e Under a Blood Red Sky:

09/02/2008 – Boy e Under a Blood Red Sky rimasterizzati? Qui

17/03/2008 – Nuove rimasterizzazioni in giugno e luglio? Qui

U2-3D finalmente anche in Italia!!!

sabato, 5 aprile 2008

Il film U23D tanto atteso è finalmente in arrivo in Italia. Il film uscirà nelle sale il 25 aprile 2008, nei prossimi giorni vi forniremo l’elenco completo e ufficiale dei multisala che proietteranno il film.
Ecco una scheda del film e della produzione:

U23D Locandina

Tracklist:
 · Vertigo
 · New Year’s Day
 · Beautiful Day
 · Sometimes You Can’t Make It On Your Own
 · Love And Peace Or Else
 · Sunday Bloody Sunday
 · Bullet The Blue Sky
 · Miss Sarajevo
 · Declaration of Human Rights
 · Pride (In The Name Of Love)
 · Where The Streets Have No Name
 · One
 · The Fly
 · With Or Without You
 · Yahweh

Registi: Catherine Owens, Mark Pellington
Produttori: Jon Shapiro, Peter Shapiro, John Modell, Catherine Owens
Produzione: 3ality Digital Entertainment
Cinematografia: Peter Anderson (3-D), Tom Krueger (2-D)
Editore: Olivier Wicki
Distribuzione: National Geographic Cinema Ventures, National Geographic Entertainment
Durata: 1:24h

Sito ufficiale: u23dmovie.com
Il precedente elenco dei multisala pubblicato nell’articolo (rimosso) di qualche giorno fa era incompleto e non ufficiale. U23D ci contatterà ufficialmente per fornirci l’elenco completo dei cinema da fornire ai fans nei prossimi giorni.

4 Aprile 1968 – 4 Aprile 2008 : Martin Luther King

venerdì, 4 aprile 2008

.. April 4
Shot rings out in the Memphis sky
Free at last, they took your life
They could not take your pride

 

 

Nel giorno del 40° anniversario dalla morte di Martin Luther King Jr, vogliamo ricordare la DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI.

La CINA, membro permanente con diritto di veto al Consiglio di Sicurezza dell’ONU,li calpesta regolarmente da circa 60anni.
La CINA è anche il paese che nel 2008 ospiterà i giochi olimpici, sin dall’antichità simbolo di fratellanza, pace e amore tra gli esseri umani.

http://www.amnesty.it/campagne/pechino2008/

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L’ASSEMBLEA GENERALE

proclama

la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11
   1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
   2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

   1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
   2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14

   1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
   2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

   1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
   2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

   1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
   2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
   3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

   1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
   2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20
   1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
   2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.

Articolo 21
   1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
   2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
   3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23
   1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
   2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
   3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
   4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25
   1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
   2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26
   1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
   2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
   3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27
   1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
   2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29
   1. 1 Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
   2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
   3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.